La risposta ad un quesito di un Ministero in materia fiscale, nello specifico relativamente alla Comunicazione della liquidazione IVA effettuata in ritardo e su come attuare il ravvedimento operoso, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Questo Ministero ha inviato con qualche giorno di ritardo la comunicazione della liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2020 (scaduta il 1 marzo 2021). Siamo a chiedere un vostro parere sul calcolo dell’importo da versare a titolo di ravvedimento operoso e sulle modalità di pagamento dello stesso (modello F24 oppure F24 Enti Pubblici).
Come giustamente ricordato, la comunicazione della liquidazione iva relativa al quarto trimestre è scaduta lo scorso 1 marzo 2020, senza che sia intervenuta alcuna proroga di tale termine.
Per ciò che concerne l’istituto del ravvedimento operoso di tale fattispecie, con la Ris. 28 luglio 2017, n. 104/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina sanzionatoria e in particolare, appunto, del ravvedimento operoso di questo adempimento.
Al riguardo, l’Agenzia ha osservato che l’esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 con natura amministrativo-tributaria.
Pertanto, si evince che risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Per effettuare la regolarizzazione vi sono due modalità: a) Effettuare il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione Iva annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe; b) Procedere a fare la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione Iva. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.
Per il ravvedimento della mancata (o errata) effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall’art. 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e pertanto, il vostro Ente, essendo nei termini di 15 giorni dalla scadenza dell’adempimento, dovrà versare un importo per sanzioni pari ad € 27,80 (calcolato con la formula 1/9 di € 250,00).
Per ciò che concerne il versamento l’Ente potrà operare in due diverse modalità versando l’importo dovuto mediante:
Detto ciò, nel ritenere che il codice tributi 8911 sia specifico per la fattispecie proposta e non ancora invece disciplinato specularmente per il modello F24 EP, possiamo consigliare di procedere con il versamento dovuto mediante il modello F24 ordinario.